PRESTATORI OCCASIONALI
Dal 2022 non si possono più predisporre liberamente ma devono essere preventivamente comunicate all’INPS. Riportiamo qui di seguito uno stralcio della nuova norma e delle modalità di comunicazione:
Al fine di monitorare l’utilizzo spesso improprio di tale tipologia di contratto, il Decreto Fiscale n. 146/2021, in fase di conversione ha introdotto l’obbligo in capo alle aziende di comunicazione preventiva dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali mediante l’invio di una comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.
COME FARE
L’invio della comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente può essere effettuato utilizzando il modello di comunicazione “UNI-intermittente”, attraverso il quale vengono comunicati:
- Dati identificatividel lavoratore del datore di lavoro;
- Data di inizio e fine dell’attività lavorativa per cui si effettua la chiamata.
Una volta compilato, il modello “UNI-intermittente” è trasmesso a mezzo:
- E-mail all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it;
- SMS al numero 9942256 contenente almeno il codice fiscale del lavoratore.
In caso di mancata comunicazione si incorre in una sanzione amministrativa da euro 500,00 fino ad euro 2.500,00 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione.
NUOVO LIMITE DI UTILIZZO CONTANTI
Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 ha ridotto il limite per l’utilizzo di denaro contante e titoli al portatore per i cittadini residenti in Italia, che dal 1° gennaio 2022 è fissato nella misura di 1.000 euro per singola transazione.
La norma ha l’obiettivo esplicito di contrastare le operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e finalizzato al finanziamento di attività terroristiche. Le sanzioni, rimodulate nei minimi e ricondotte alle nuove soglie, variano a seconda che la parte sanzionata sia attiva nella transazione, consegnando o ricevendo la somma collegata alla transazione, o sia invece il soggetto titolare dell’obbligo di segnalazione a non denunciare l’operazione “sospetta”
COMPENSI AMMINISTRATORI – Ordinanza Corte di Cassazione –7.12.2021, n. 38757 –
Non sono deducibili dal reddito d’impresa i compensi degli amministratori non stabiliti nell’atto costitutivo e non esplicitamente previsti con delibera assembleare. L’approvazione in assemblea del bilancio nel quale sono evidenziati tali compensi non è idonea a configurare la specifica delibera assembleare richiesta.