INTERPRETAZIONE NORMATIVA
Ci è stato richiesto da svariati Rivenditori Italiani, un chiarimento normativo relativo alla possibilità di apertura degli autosaloni il giorno 24 Dicembre 2020.
Visti i Decreti legge N° 172 del 18 Dicembre 2020 – Il Decreto legge 03 Dicembre 2020 e l’allegato 23 di quest’ultimo.
SI CONVIENE CHE LE ATTIVITA’ DI AUTOSALONE POTRANNO RESTARE APERTE NEI GIORNI OVE SARA’ ATTIVA LA ZONA ROSSA, IVI COMPRESO IL 24/12
Resta consigliato inviare alla PREFETTURA DI COMPETENZA ( LISTA PREFETTURE)
Una comunicazione Unilaterale ove si informano che in virtù del Decreto legge 18 Dicembre 2020, la vostra attività sarà aperta.
A LATO TROVERETE TUTTI I RIFERIMENTI NORMATIVI E I DECRETI.
DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172
Art. 1. Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 03 DICEMBRE 2020
Art. 3.
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’ allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture
di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 1, comma 10, lettera ff)
Allegato 23
Commercio al dettaglio • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari) • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati • Commercio al dettaglio di biancheria personale • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica) • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici