BOX N°54 – SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO – Acquisto di Vettura con riserva di ProprietÃ

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Acquisto di vetture con riserva di proprietÃ

Il Tribunale di Torino (Sentenza del 2 luglio 2020), ha precisato che la società fornitrice di auto ad un’altra compagine sociale (poi fallita) comporta un pregiudizio riconducibile all’art. 2395 c.c. quando lamenti la perdita delle autovetture vendute con riserva di proprietà e mai pagate e, pertanto, mai entrate nel patrimonio della società fallita; vetture che la fallita aveva comunque venduto o sottoposto ad ipoteca volontaria. La fattispecie non può essere ricondotta ad un mero inadempimento contrattuale, costituito dal mancato pagamento delle vetture da parte della società fallita, in quanto a tale omissione si affianca una cessione illecita, perché effettuata in violazione del patto di riserva della proprietà. Né rileva la mancata trascrizione al PRA della riserva di proprietà da parte della società fornitrice, dal momento che essa non ha effetto costitutivo, contando unicamente ai fini dell’opponibilità ai terzi della riserva stessa; che, invece, è pienamente operante nei confronti del compratore con cui è stata pattuita.
Di ciò rispondono anche:
– gli amministratori non operativi ove consapevoli del fatto che le autovetture in questione non erano ancora state pagate;
– il direttore generale che, consapevole delle condizioni di acquisto delle vetture, non si adoperi, nell’ambito dell’attività di esecuzione di tali contratti, affinché l’illecito non venisse portato a compimento.

In collaborazione con Cerati Laurini Ampollini Dottori Commercialisti Associati

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