Sospensione dei versamenti in scadenza mesi di aprile e maggio – Circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9) |
La Circ. Agenzia delle Entrate in oggetto si è espressa in ordine al requisito per beneficiare del rinvio dei versamenti fiscali e contributivi per i mesi di aprile e maggio 2020. Ai sensi dell’art. 18 del DL 23/2020, è, infatti, necessaria una riduzione del fatturato o dei corrispettivi (in misura del 33% o del 50%, a seconda che i ricavi o compensi 2019 siano inferiori o meno alla soglia di 50 milioni) nel mese oggetto del versamento (marzo e aprile 2020) rispetto allo corrispondente mese dello scorso anno (marzo e aprile 2019). Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi è da effettuarsi prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica IVA del mese di marzo e del mese di aprile (raffrontando comunque ciascun mese del 2020 con il corrispondente mese del 2019), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere come riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate, coincide con la data della fattura, mentre per le fatture differite è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. Nei casi in cui non sussista l’obbligo dell’emissione della fattura o di certificazione dei corrispettivi, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso al concetto di ricavi e compensi. |
In collaborazione con Cerati Laurini Ampollini Dottori Commercialisti Associati – Milano |
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