BOX N°41 – DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” n.18 del 16 marzo 2020

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Concessione di finanziamenti garantiti dallo Stato

Tra le misure a favore della liquidità delle imprese, il DL in oggetto ha rafforzato il Fondo di Garanzia per le PMI, che viene ampliato sino al 31.12.2020 fino a un importo di 5 milioni di euro e può riguardare tutte le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.
Secondo il decreto, la garanzia opera al 100% in caso di finanziamenti a:
– PMI, imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dal COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, in presenza di determinati requisiti e senza valutazione del merito di credito da parte del Fondo. I finanziamenti devono essere di importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e comunque non superiori a 25.000,00 euro, devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 18/24 mesi dall’erogazione e devono avere una durata minima da 24 fino a 72 mesi;
– PMI con ammontare di ricavi non superiore a 800.000,00 euro e per un limite massimo del 15% dei ricavi. In questo caso, la concessione della garanzia richiede l’applicazione del modello di valutazione del merito;
– PMI con ammontare di ricavi non superiore 3,2 milioni di euro per prestiti di importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi e l’importo di 800.000 euro (in questo caso con l’intervento di Confidi).
Nelle restanti ipotesi, la garanzia copre il 90% del finanziamento, con una valutazione del merito creditizio secondo il modello di valutazione previsto dalle disposizioni operative del Fondo.

In collaborazione con Cerati Laurini Ampollini Dottori Commercialisti Associati – Milano

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