BOX N° 27 – DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” n.18 del 16 marzo 2020

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Sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali  Art. 61

L’articolo in questione ha previsto che la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali disposta dall’art. 8 del DL 9/2020, in favore delle prime zone rosse, viene estesa alle imprese che più di tutte hanno subito gli effetti negativi delle misure restrittive adottate dal Governo per limitare la diffusione del virus COVID-19 (si pensi, ad esempio, ai bar, ristoranti, teatri, cinema). Però,  come anche chiarito dall’INPS con la circ. 37/2020 ( con la stessa sono state dettate le istruzioni operative circa la sospensione dei contributi per le prime zone rosse)  i contributi trattenuti dal datore di lavoro, o committente, al lavoratore, anche se rientranti nel periodo di sospensione, devono essere versati. In caso contrario, il datore, o il committente, che non procede al versamento di quanto trattenuto rischia il reato di appropriazione indebita. Questa situazione potrebbe verificarsi in molte aziende, in quanto la sospensione del versamento dei contributi è stata disposta quanto ormai le stesse, o i loro intermediari, hanno elaborato le buste paga, trattenendo la quota dei contributi a carico del lavoratore.

In collaborazione con Cerati Laurini Ampollini Dottori Commercialisti Associati – Milano

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