BOX N° 24 – DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” n.18 del 16 marzo 2020

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Inadempimento del contratto – Art.91

L’ articolo in questione dispone che il rispetto delle misure di contenimento contro il Coronavirus è sempre valutato “ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. La norma imporrebbe al giudice, chiamato a decidere in ordine al singolo rapporto, di valutare l’inadempimento contrattuale alla luce del rispetto delle misure contro il Coronavirus; di queste andrà tenuto conto anche ai fini della maturazione di decadenze o dell’applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
I più ritengono che, in applicazione di questa disposizione, non dovrebbe incorrere in conseguenze chi:
– posticipi la data per la stipula del definitivo, stabilita nel contratto preliminare;
– abbia pattuito un termine essenziale, che non può rispettare;
– abbia dato o ricevuto una caparra confirmatoria o abbia pattuito una penale e sia inadempiente.

In collaborazione con Cerati Laurini Ampollini Dottori Commercialisti Associati – Milano

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